Estratto dibattimentale 8 giugno 2022 (sent. n. 171-2022)

estratto della  sentenza n. 171 del 2022

(Omissis)

2.– Preliminarmente, si deve rilevare che nel giudizio costituzionale si sono costituite, insieme ai ricorrenti e ai resistenti nel giudizio a quo, anche Farma DS Natura srls e altre persone giuridiche – tutte con sede al di fuori della Regione Marche e che esercitano attività d’impresa quali parafarmacie, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 – affermando di essere intervenute ad adiuvandum nel giudizio amministrativo principale.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in base all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l’ordinanza di rimessione, erano parti del giudizio a quo (ex plurimis, ordinanza n. 14 del 2022ordinanza allegata alla sentenza n. 246 del 2020ordinanza allegata alla sentenza n. 106 del 2019sentenza n. 85 del 2017ordinanza n. 24 del 2015). Le anzidette parafarmacie risultano intervenute nel giudizio amministrativo principale solo successivamente all’adozione dell’ordinanza di rimessione, sicché, da un lato, deve escludersi la loro legittimazione a essere parti nel presente giudizio costituzionale e, dall’altro, a esse devono applicarsi i medesimi princìpi che regolano l’intervento nel giudizio in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo (ordinanza allegata alla sentenza n. 106 del 2019).

2.1.– Sono intervenute in giudizio, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altre – anch’esse parafarmacie con sede al di fuori della Regione Marche – le quali affermano di avere «preciso, concreto e diretto interesse» all’accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo, in ragione del fatto che il contenzioso presso il TAR Marche ha indotto le altre Regioni ad astenersi dal siglare accordi analoghi.

Ai sensi dell’indicato art. 4, comma 3, nel giudizio in via incidentale possono intervenire «i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio». Tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non è ammissibile l’intervento di terzi titolari di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 31 del 2022ordinanza allegata alla sentenza n. 104 del 2022; ordinanze n. 14 del 2022 e n. 191 del 2021).

Tutti i soggetti intervenuti nel presente giudizio esercitano fuori dalla Regione Marche, come detto, l’attività commerciale di cui all’art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, e, pertanto, essi devono ritenersi titolari di un interesse solo riflesso all’accoglimento delle odierne questioni di legittimità costituzionale, per il fatto di non poter svolgere, al pari d’ogni altra parafarmacia, le attività che le disposizioni censurate consentono alle farmacie.

Ne consegue che i loro interventi sono inammissibili. (Omissis)

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri (Omissis)

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